Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico” - ANNO 2026
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Il bando è finalizzato a favorire programmi finalizzati al potenziamento del soccorso alpino e all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici:
In particolare possono essere chiesti contributi destinati:
a) al rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo nazionale di Soccorso alpino del Club alpino italiano, relative a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
b) a spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
c) all'adeguamento o all'ammodernamento della dotazione del materiale alpinistico e speleologico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e speleologico esistenti nel territorio della Regione;
d) all'addestramento, comprensivo delle necessarie e sistematiche esercitazioni delle squadre di soccorso del Corpo nazionale di soccorso del Club alpino italiano.
Per i contributi destinati alle fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 2 della L.R. 12/1985 possono essere beneficiari i soggetti giuridici abilitati a gestire squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).
Per i contributi finalizzati all’attuazione di iniziative di prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci - alpinistica e speleologica, di cui alla lettera a) dell’art. 3 della L.R. 12/1985 possono essere beneficiari il Club Alpino Italiano (CAI) ed Enti o Associazioni di carattere nazionale e regionale aventi specifica competenza in materia.
Per i contributi destinati alle fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 2 della L.R. 12/1985 possono essere beneficiari i soggetti giuridici abilitati a gestire squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).
Per i contributi finalizzati all’attuazione di iniziative di prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci - alpinistica e speleologica, di cui alla lettera a) dell’art. 3 della L.R. 12/1985 possono essere beneficiari il Club Alpino Italiano (CAI) ed Enti o Associazioni di carattere nazionale e regionale aventi specifica competenza in materia.