Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio
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Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
Per il perseguimento delle finalità il decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi
Possono accedere alle procedure competitive di cui al presente decreto, gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:
a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali previsti dal bando;
d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:
1) impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
2) impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
3) impianti solari termodinamici;
4) impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici offshore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
5) impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.
Il GSE eroga delle tariffe incentivanti, calcolate sulla base delle indicazioni contenuto nell'Allegato 1 al decreto, secondo le seguenti modalità:
a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);
b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario, e:
1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.
Per ulteriori informazioni e contatti accedi al sito https://www.mase.gov.it/node/18946.