Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica (A) da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni (B). Il nuovo aggiornamento della disciplina 3.0 nasce da una serie di interventi normativi e provvedimenti programmatici emanati negli ultimi anni:
- il “Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria”;
- il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (2023).
Contribuisce, infine, alla revisione della disciplina, l’evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di efficienza energetica, con la revisione delle direttive sul rendimento energetico nell'edilizia (c.d. EPBD), sull'efficienza energetica (c.d. EED), sulla promozione delle fonti rinnovabili (c.d. RED) e la proposta di revisione del PNIEC.
(A) Le tipologie di interventi ammissibili relative all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici sono:
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
(B) Le tipologie di interventi ammissibili relative alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili per ijmpianti di piccole dimensioni sono:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, o i sistemi ibridi a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento alimentati da fonti rinnovabili, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva;
- sostituzione o sostituzione funzionale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.
Possono accedere ai benefici previsti dal decreto:
- le amministrazioni pubbliche;
- i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b), dell’articolo 2, del presente decreto;
- enti del terzo settore: enti definiti all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e inclusi nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
Procedura di accesso agli incentivi:
- accesso diretto: entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, si trasmette al GSE la richiesta di accesso agli incentivi;
- a prenotazione: possibile solo per i soggetti ammessi; l'avvio lavori deve avvenire entro 18 mesi dalla data di accettazione, mentre la conclusione dei lavori deve avvenire entro 12 mesi (24 mesi per la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”), a decorrere dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l’avvio dei lavori.
In base allo schema di decreto, ora in discussione presso la Conferenza unificata Stato-Regioni, sono previste novità per il 2025 rispetto al Conto termico 2.0:
- equiparazione degli enti del terzo settore alle amministrazioni pubbliche;
- la revisione dei massimali di spesa specifici e assoluti che tiene conto dell’evoluzione dei prezzi di mercato;
- incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- incentivi per la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- innalzamento dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale, l’incentivo spettante è determinato nella misura del cento per cento delle spese ammissibili.
I costi massimi ammissibili e i valori massimi dell’incentivo sono stati notevolmente incrementati rispetto ai costi massimi ammissibili previsti dall’allegato I del D.M. 6 agosto 2020 e dal successivo D.M. 14 febbraio 2022. In particolare:
- per interventi di isolamento delle coperture il costo massimo ammissibile varia da 150 a 350 €/mq, per interventi di isolamento dei pavimenti varia da 150 a 170 €/mq, mentre per interventi di isolamento delle pareti perimetrali varia dai 200 ai 250 €/mq con una percentuale incentivata pari al 40 % (50 % nelle zone climatiche E e F);
- per interventi di sostituzione di chiusure trasparenti l'incentivo massimo riconoscibile è di 800 €/mq (700 €/mq per le zone climatiche A, B e C) con una percentuale incentivata pari al 40 %;
- per interventi di trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" l'incentivo massimo riconoscibile è di 1.300 €/mq (1.000 €/mq per le zone climatiche A, B e C) con un valore massimo dell'incentivo di € 3.000.000,00 ( € 2.500.000,00 per le zone climatiche A, B e C);
- per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi a pompa di calore elettrici o a biomassa l’incentivo è calcolato tenendo conto del coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, del coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata;
- per gli interventi di installazione di un impianto solare termico l’incentivo è calcolato tenendo conto coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta, espresso in €/kWht, della superficie solare lorda dell’impianto dell’energia termica prodotta per unità di superficie lorda;
- per gli interventi di installazione di scaldacqua a pompe di calore, l’ammissibilità è subordinata all’appartenenza alla classe A di efficienza energetica di prodotto o superiore e l’incentivo massimo erogabile è pari a, se in Classe A € 500,00 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri e € 1.100,00 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri, se Classe + € 700,00 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri e € 1.500,00 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri;
- per gli interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici. l’incentivo è erogato nel limite di un massimale di costo unitario ammissibile, differenziabile in funzione della tipologia di tecnologia dell’infrastruttura;
- per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo l’incentivo è calcolato nel limite del 20% di un costo massimo ammissibile pari a 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW, 1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW, 1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW, mentre 1.000 €/kWh per l’installazione del sistema di accumulo.
Per ulteriori informazioni e contatti accedi al sito www.gse.it.
In attesa dell'entrata in vigore del decreto definitivo le disposizioni del D.M.16/02/2016 rimangono applicabili.
Il GSE, soggetto responsabile della gestione degli incentivi, aggiornerà il portale attraverso il quale sarà possibile presentare le richieste, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.